Manutenzione Impianti Aziendali

Un impianto di condizionamento o di refrigerazione è solitamente un impianto che sfrutta un processo chimico-fisico basato sulle espansioni e compressioni di miscele gassose con determinate caratteristiche atte alla migliore resa termica. I gas che commercialmente più si sono adattati in passato a tali impieghi sono i cosiddetti alogenuri (HCFC), detti commercialmente Freon come ad esempio l’R22. La normativa comunitaria (Regolamento CE 2037 del 2000, recepito in Italia dal D.P.R. 147 del 15 febbraio 2006) ha previsto che dal 2010 tale gas potesse essere utilizzato solo come refrigerante riciclato o rigenerato in un periodo transitorio fino allo stop definitivo del 1° gennaio 2015 a decorrere da cui l’uso e la distribuzione di R22  sono  stati completamente proibiti, quindi illegali.  Oggi si utilizzano  fluidi meno inquinanti tipo HFC e HFE quali ad esempio l’R410, l’R407 o l’R134.

Il sistema usato convenzionalmente per pesare l’insieme emissioni di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti è quello di stimare per ogni tipologia di gas o miscela di gas un livello equivalente di emissioni di CO2. Tale unità di misura è il GWP (Global Warming Potential) e quanto più è elevato maggiore è il contributo all’effetto serra.

Il fatto che anche i gas più ecologici impiegati oggi per i circuiti frigoriferi siano tabellati per valore di GWP rende necessario un controllo sul loro consumo, a tale scopo è stato definito un regime normativo a livello nazionale e comunitario ancora in fase evolutiva che definisce gli obblighi per i proprietari di impianti e gli addetti alla loro installazione e manutenzione.

CENNI NORMATIVI

L’Unione europea (UE), con il Regolamento (CE) n. 842/2006, ha stabilito le norme per il contenimento di alcuni gas fluorurati a effetto serra (F-GAS), quindi ne ha disciplinato l’uso, il recupero e la distruzione. Nel regolamento sono state dettate anche le disposizioni per l’etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, quindi per la formazione e la certificazione del personale e delle imprese che li manipolano. L’articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 842/2006 definisce: “gas fluorurati a effetto serra, gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze”. Gli F-GAS, usati negli impianti di refrigerazione e di aria condizionata, in apparecchiature elettriche, schiume isolanti, spray aerosol ed estintori, fuoriescono dagli impianti di produzione e dalle apparecchiature che li contengono, sia quando sono usate sia quando sono gettate via a fine durata utile, e nell’atmosfera distruggono l’ozono. Essi costituiscono circa il 2-4% delle emissioni totali di gas a effetto serra. Nel 2012 è stato pubblicato nella nostra Gazzetta Ufficiale il DPR 43, relativo all’attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, che, entrato in vigore il 5 maggio 2012 stabiliva una serie di scadenze riguardanti certificazioni e requisiti di apparecchiature e gas.

Con l’attuazione dello stesso decreto viene inoltre istituito l’obbligo annuale di trasmissione delle quantità di emissioni in atmosfera di F-GAS (art 16, D.P.R. n. 43/2012) all’ISPRA tramite il formato elettronico, accessibile su Sinanet, la Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale. Tale obbligo è onere degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-GAS. Vengono considerati operatori i proprietari degli impianti che non abbiano delegato il controllo sul funzionamento tecnico a una terza persona, altrimenti è considerato operatore il delegato.

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Sanzioni FGAS

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