Libretto Impianto – Detrazione Fiscale

Climatizzatori e condizionatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici ogni 4 anni se hanno una potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e 12 kw per quelli estivi.

L’obbligo di dotarsi del nuovo libretto impianto unico e di effettuare il controllo periodico sull’efficienza con il cd. bollino blu o verde su questi tipi di apparecchiature, è stato introdotto inizialmente con il DM 10/2/2014 che fissava al 1/6/2014 il termine dal quale doveva partire l’obbligo, poi rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, per dare più tempo alle Regioni di “apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi operativi”.

A partire da tale data è quindi obbligatorio per caldaie, condizionatori che climatizzatori installati a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc. possedere il nuovo libretto impianto rilasciato dal Centro Tecnico di Assistenza autorizzato e riconosciuto ed effettuare i controlli di efficienza energetica.

Libretto impianto unico 2017 obbligo

Per i climatizzatori e condizionatori di casa, uffici, negozi quindi sia per gli impianti termici domestici che commerciali e sia per quelli estivi che invernali di aria fredda o calda, è diventato dal 15 ottobre 2014, obbligatorio il libretto impianto unico dove indicare il rapporto sull’efficienza e la prestazione degli impianti e un altro libretto da utilizzare per annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza degli impianti installati, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità degli apparecchi installati.

Quindi in occasione di prossimi interventi di controllo e manutenzione, sugli impianti termici di riscaldamento invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale a 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza energetica ed il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica che il tecnico che effettua il controllo, deve trasmettere al catasto regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione, con periodicità di 1, 2, 4 anni secondo quanto stabilito dalle singole regioni.

Controllo e Manutenzione Climatizzatori e Condizionatori 2017

Riassumendo il controllo, utilizzo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sono stabiliti nel D.P.R 74/2013 ed è quindi obbligatorio per:

•tutti gli impianti per il condizionamento e la climatizzazione sia invernale che estiva: caldaie, climatizzatori e i condizionatori d’aria;

•tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler e caldaie.

•tutti gli impianti individuali di riscaldamento.

Modello nuovo libretto unico impianti termici a cosa serve?

Il nuovo libretto unico impianti è stato introdotto dal Dpr 74/2013 che ha previsto che i vecchi libretti fossero sostituiti con un nuovo modello di libretto di impianto unico del quale tutti gli impianti, dal 15 ottobre 2014 devono dotasi obbligatoriamente. La sostituzione del vecchio libretto, deve avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o a seguito di interventi tecnici per riparare guasti o malfunzionamenti.

Quando fare il nuovo libretto unico impianti? La compilazione del nuovo libretto in caso di nuovi impianti o sostituiti è a cura dell’installatore mentre per gli impianti già installati è il responsabile dell’impianto che deve scaricare i moduli dal sito del Ministero dello Sviluppo compilare la parte anagrafica e far completare la compilazione al tecnico che effettua il il controllo bollino blu sugli impianti.

Per scaricare il modello libretto unico impianti: Ministero dello Sviluppo nuovo libretto impianto e istruzioni compilazione.

Controlli efficienza energetica costo 2017: a chi rivolgersi?

Come abbiamo detto, dal 15 ottobre 2014 parte l’obbligo di avere in casa il nuovo libretto unico dell’impianto termico ed effettuare i controlli sull’efficienza energetica. Il nuovo libretto può essere rilasciato solo da manutentori o installatori autorizzati ad operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari ecc. che hanno il compito di trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Sos-Clima è un manutentore autorizzato in tal senso all’emissione e al rilascio del libretto!

Chi deve fare il controllo e ogni quanto va fatto il bollino?

Chi deve fare il controllo sull’efficienza dei singoli componenti dell’impianto termico? Il responsabile dell’impianto ossia colui che di fatto utilizza l’impianto per cui il proprietario dell’immobile o l’affittuario, fatta eccezione per chi è in affitto in un condominio con impianto centralizzato, in questo caso infatti la responsabilità ricade sull’amministratore.

Quando fare bollino efficienza energetica climatizzatore e condizionatore? Secondo le disposizioni del DM 20/6/2014 il bollino blu verde climatizzatori e condizionatori per l’efficienza energetica dipende da quanto deliberato dalle singole Regione e può comunque variare da 2 a 4 anni mentre per quanto riguarda la verifica della sicurezza e solubrità dipende dalle tempistiche previste dall’installatore.

Il responsabile dell’impianto termico, infatti, deve far svolgere secondo le periodicità indicate dall’installatore e in mancanza di queste, da quelle indicate sul libretto d’uso e manutenzione, il controllo della sicurezza su tutti i componenti dell’impianto mentre i “Controlli di Efficienza Energetica” invece devono essere eseguiti in generale, ogni 4 anni se con potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e superiore a 12 kw per quelli estivi, ma dal momento che la periodicità è variabile da regione e regione si consiglia di consultare il sito istituzionale della regione in cui è ubicato l’immobile. Riassumendo:

•Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a Gas metano o GPL con potenza compresa tra 10 kW e 100 kW controllo efficienza energetica se superiore a 100 kW controllo ogni 4 anni.
•Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria a combustibile liquido o solido minore di 20 kW e non inferire a 10 kW: controllo efficienza energetico se compresa tra 20 kW e 100 kW Ispezioni ogni 4 anni – se superiore a 100 kW Ispezioni ogni 2 anni.
•Macchine frigorifere/Pompe di calore compresa tra 12 kW e 100 kW controllo efficienza energetica se superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni.
•Cogenerazione e teleriscaldamento Superiore a 100 kW controllo dell’efficienza energetica.

Qual è la multa per chi non effettua i controlli o non ha il nuovo libretto?

Il controllo di verifica sull’efficienza energetica e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a campioni, la multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all’attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro.

Detrazione Fiscale

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, condizionatori e climatizzatori tornano nei nostri pensieri prepotentemente insieme al desiderio di poter infrescare la casa, affidandosi alle nuove tecnologie che combinano all’alta efficienza energetica risparmio in termini economici e tutela dell’ambiente. Fino al 31 dicembre 2015 chi acquista un climatizzatore può fruire delle detrazioni fiscali previste per i lavori in casa, cioè la detrazione dall’Irpef al 50%.

Per l’installazione di un nuovo condizionatore (o la sua sostituzione) infatti si ha diritto alla detrazione dall’Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, in una quota pari al 50%, fino al 31 dicembre 2015, come previsto per le ristrutturazioni edilizie, a patto però che il climatizzatore sia a pompa di calore, ossia possa essere utilizzato sia d’estate per il raffreddamento, che d’inverno per il riscaldamento della casa. Quindi in sostanza si può fruire della detrazione 50% per l’acquisto e installazione di un condizionatore per il raffreddamento dell’aria, ma solo se preveda la funzionalità anche di riscaldamento.

Lo conferma anche l’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie, pubblicata on line sul sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) in cui include tra gli interventi agevolati alla voce “caloriferi e condizionatori”, la spesa per la sostituzione con altri anche di diverso tipo, la riparazione o l’installazione di singoli elementi, compresa l’installazione di macchinari, a condizione che si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico. L’acquisto e l’installazione di un condizionatore quindi rientra tra gli interventi agevolabili con il bonus al 50% fino al 31 dicembre 2015 e non occorre effettuare opere edilizie per averlo, ma basta acquisire la documentazione idonea che attesta il conseguimento di risparmio energetico.

Per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori si può anche accedere, a determinate condizioni, anche alla detrazione al 65%, quella per interventi di risparmio energetico. La condizione necessaria in tal caso è che il condizionatore, sempre a doppia funzionalità (riscaldamento d’inverno e raffreddamento d’estate), sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento già esistente.

Per avere la detrazione fiscale, oltre ad effettuare il bonifico, postale o bancario, “parlante” in cui si deve indicare la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento, occorre farsi rilasciare dall’installatore del climatizzatore la dichiarazione di conformità. Questa è una semplice dichiarazione di conformità dell’impianto alle norme di legge che riguardano il conseguimento del risparmio energetico.

Infine per quanto riguarda l’IVA da applicare sull’acquisto ed installazione dei condizionatori, va detto innanzitutto che tali apparecchiature sono inserite nell’elenco dei cosiddetti “beni significativi”, espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza). Si applica l’aliquota Iva del 10% per l’installazione e per l’acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l’acquisto dei condizionatori stessi l’Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente tale valore si applica l’Iva ordinaria al 22%.

Contattaci per richiedere un preventivo!